Con l'ordinanza n. 30812/2023, la Corte di Cassazione si esprime in merito al contrasto tra contratti collettivi di diverso ambito, ad esempio territoriale.
Per i giudici la soluzione non può ricercarsi ricorrendo ai principi di gerarchia e specialità tipici delle fonti legislative: piuttosto occorre verificare le effettive volontà delle parti sociali, da ricostruire coordinando le disposizioni della contrattazione collettiva.
Hanno infatti tutte la stessa dignità e forza vincolante: pertanto – in virtù del principio di autonomia negoziale posto dall’articolo 1322 del codice civile – anche i contratti territoriali possono prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli anche in maniera peggiorativa.