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La trasformazione in part-time inadempimento all’ordine di reintegra

Quando un licenziamento viene qualificato come illegittimo e il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore, quest'ultimo deve essere reinserito nel luogo e nelle mansioni originarie, con ripristino della medesima posizione lavorativa che sussisteva al momento del recesso.
09/06/2023
Nel caso in cui un licenziamento venga qualificato come illegittimo e il giudice ordini la reintegrazione del lavoratore, quest'ultimo deve essere reinserito nel luogo e nelle mansioni originarie, con ripristino della medesima posizione lavorativa che sussisteva al momento del recesso.
 
Con la sentenza n. 15676 del  5 giugno 2023 la Corte di Cassazione ha consolidato il proprio orientamento, specificandolo ulteriormente e chiarendo nell'operatività anche rispetto a un'ipotesi apparentemente controversa: l’unilaterale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, vietata dalla normativa in assenza di accordo delle parti risultante da atto scritto (artt. 5, 8 d. lgs. 81/2015, che hanno ripreso i principi di cui agli artt. 2, 5, 8 d. lgs. 61/2000). 
 
In sostanza, secondo la Suprema Corte, se il datore trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale senza aver previamente ottenuto  consenso del lavoratore e al di fuori di una pattuizione in forma scritta, pone in essere un inadempimento all'ordine di reintegrazione disposto dal giudice. 

 
 




 
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