Nel caso in cui un licenziamento venga qualificato come illegittimo e il giudice ordini la reintegrazione del lavoratore, quest'ultimo deve essere reinserito nel luogo e nelle mansioni originarie, con ripristino della medesima posizione lavorativa che sussisteva al momento del recesso.
Con la sentenza n. 15676 del 5 giugno 2023 la Corte di Cassazione ha consolidato il proprio orientamento, specificandolo ulteriormente e chiarendo nell'operatività anche rispetto a un'ipotesi apparentemente controversa: l’unilaterale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, vietata dalla normativa in assenza di accordo delle parti risultante da atto scritto (artt. 5, 8 d. lgs. 81/2015, che hanno ripreso i principi di cui agli artt. 2, 5, 8 d. lgs. 61/2000).
In sostanza, secondo la Suprema Corte, se il datore trasforma il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale senza aver previamente ottenuto consenso del lavoratore e al di fuori di una pattuizione in forma scritta, pone in essere un inadempimento all'ordine di reintegrazione disposto dal giudice.