Nei licenziamenti disciplinari, la preventiva contestazione dell'addebito è necessaria per consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità.
Per ritenere configurata la violazione del principio di specificità, è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore cosicché la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione.
Nel caso di specie, che vede il licenziamento di un dipendente che aveva alterato il sistema informatico delle assenze, i giudici di cassazione non hanno ravvisato la violazione del principio di specificità, lamentato invece dal dipendente ricorrente. Al contrario, la sentenza evidenzia come i giudici di merito avessero ritenuto, correttamente, che il tenore della contestazione operata dal datore fosse idoneo a soddisfare le esigenze difensive del lavoratore. Erano state fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti per cui il datore ha ravvisato infrazioni disciplinari.