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Licenziato il dipendente che altera il sistema informatico delle presenze

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10237/2023, ha confermato la legittimità del recesso per giusta causa del responsabile della gestione delle presenze e dei giustificativi di un’azienda, che ha alterato il sistema informatico delle assenze.
19/04/2023
Nei licenziamenti disciplinari, la preventiva contestazione dell'addebito è necessaria per consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità.
 
Per ritenere configurata la violazione del principio di specificità, è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore cosicché la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione.
 
Nel caso di specie, che vede il licenziamento di un dipendente che aveva alterato il sistema informatico delle assenze,  i giudici di cassazione non hanno ravvisato la violazione del principio di specificità, lamentato invece dal dipendente ricorrente. Al contrario, la sentenza evidenzia come i giudici di merito avessero ritenuto, correttamente, che il tenore della contestazione operata dal datore fosse idoneo a soddisfare le esigenze difensive del lavoratore. Erano state fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti per cui il datore ha ravvisato infrazioni disciplinari.

 
 




 
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