Alcuni lavoratori, operanti in appalto, hanno ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti della committente per il pagamento di differenze retributive e, successivamente, hanno promosso sempre nei confronti della committente azioni esecutive.
La società committente si è opposta all’esecuzione eccependo il beneficio di escussione del patrimonio del datore di lavoro.
I giudici di merito hanno accolto detta eccezione ritenendo quindi l’esecuzione non proponibile nei confronti della committente sino all’escussione, negativa, del patrimonio del datore di lavoro.
Il ricorso per cassazione promosso dai lavoratori è stato respinto dalla Suprema Corte che ha affermato i seguenti principi:
- il regime di solidarietà sancito dall’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 ha natura sostanziale
- in virtù di tale natura, il regime di solidarietà applicabile è quello vigente alla data di maturazione del credito
- la sopravvenuta abrogazione del beneficio di escussione è irrilevante ove il credito sia maturato nel periodo di vigenza di tale norma (7 aprile 2012 – 21 aprile 2017)