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Licenziamento collettivo nel gruppo di imprese: i criteri di scelta

Sentenza n. 13207 del 27 aprile 2022: nell'ambito delle procedure collettive, l'applicazione dei criteri di scelta va effettuata con riferimento ai dipendenti di tutte le società che compongono il gruppo, quando vi sia tra le stesse una compenetrazione di mezzi e attività
31/05/2022
Con l'ordinanza n. 13207/2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’applicazione dei criteri di scelta in una procedura collettiva di riduzione di personale deve essere effettuata tra tutte le imprese del gruppo nel caso in cui si possa individuare un unico centro di imputazione degli interessi, prescindendo dal fatto che i dipendenti abbiano effettivamente svolto la propria attività in maniera promiscua tra le aziende del gruppo stesso.
 
Secondo i giudici di legittimità, è possibile concepire un’impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo.

 
 




 
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