In caso di licenziamento disciplinare - irrogato nella vigenza del nuovo art. 18 St. Lav. (come modificato dalla Legge Fornero) - viziato da tardività della contestazione la giurisprudenza di legittimità ha espresso i seguenti divergenti orientamenti circa il regime sanzionatorio:
· la tardività della contestazione costituisce un vizio procedurale con applicazione della tutela indennitaria sancita dal comma 6 (indennità da 6 a 12 mensilità) – orientamento espresso dalla sentenza n. 17371/2016 non citata nell’ordinanza interlocutoria de qua;
· la tardività della contestazione costituisce un vizio sostanziale del recesso con applicazione della tutela indennitaria sancita dal comma 5 (indennità da 12 a 24 mensilità);
· la tardività della contestazione rende insussistente il fatto contestato con applicazione della tutela reintegratoria sancita dal comma 4.
A fronte di tale contrasto giurisprudenziale, la Sezione Lavoro ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta "di massima di particolare importanza".