Il datore di lavoro, accertata l’erogazione ad alcuni lavoratori di importi indebiti, alla cessazione del rapporto lavorativa ha trattenuto detti importi dal TFR loro dovuto procedendo alla compensazione tra i rispettivi crediti.
Il ricorso con cui i lavoratori hanno rivendicato il saldo del TFR contestando la compensazione effettuata dal datore di lavoro è stato accolto dai giudici di merito.
La Suprema Corte, adita dalla società, ha riformato la sentenza ritenendo legittima la compensazione (c.d. atecnica) tra il credito per TFR dei lavoratori ed il credito per il recupero di indebiti del datore di lavoro precisando che nell’ambito di un medesimo rapporto obbligatorio la compensazione tra rispettive poste creditorie, anche di natura risarcitoria, configura un mero accertamento di dare ed avere che può essere compiuto d’ufficio dal giudice senza che sia necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale o di una specifica eccezione di compensazione