Temi
 

Licenziamento e unico centro di imputazione del rapporto di lavoro

La sentenza di Cassazione n. 7721 del 23 marzo 2018 chiarisce quando più società economicamente e funzionalmente collegate possono configurarsi come centro unico di imputazione del rapporto di lavoro
22/04/2018
Nel caso de quo la lavoratrice ha impugnato il licenziamento irrogato da un datore di lavoro in regime di tutela obbligatoria in relazione al numero di dipendenti impiegati sostenendo di aver operato sia per il datore di lavoro (formale) sia per altra società correlata al proprio datore e costituente un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo.
 
Alla stregua di tali argomentazioni, la lavoratrice ha rivendicato l’applicazione della tutela reale considerando il numero complessivo di dipendenti di entrambe le società. La domanda è stata accolta dai giudici di merito che hanno accertato da un lato lo svolgimento di attività lavorativa per entrambe le società convenute e, dall’altro, l’unicità del centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro stante la presenza di:
i) un'unica struttura organizzativa e produttiva,
ii) un unico scopo,
iii) un unico coordinamento tecnico e amministrativo ed
iv) un utilizzo in contemporanea delle prestazioni lavorative dei dipendenti.
I giudici di merito hanno conseguentemente condannato entrambe le società alla reintegra della lavoratrice ed al risarcimento del danno ex art. 18 St. Lav.
 
Il ricorso per cassazione promosso dalla società è stato respinto dalla Suprema Corte alla stregua dei seguenti principi di diritto: qualora il lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e non vi sia distinzione tra l’opera prestata nell’interesse dell’uno o dell’altro, si ha un unico rapporto di lavoro rispetto al quale entrambi i datori di lavoro sono solidalmente responsabili
qualora tra più società vi sia un collegamento economico – funzionale, si ha un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro quando vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività imprenditoriale fra vari datori di lavoro
la simulazione o frode alla legge può desumersi dai seguenti indici sintomatici: in caso di unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, la condanna alla reintegra ex art. 18 St. Lav. deve essere emessa nei confronti delle società tra cui sussiste il collegamento economico-funzionale di natura simulata o fraudolenta:
 
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) contemporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da parte delle varie società, nel senso che la prestazione medesima risulti resa in loro favore allo stesso tempo e in modo indifferenziato  in caso di unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, il requisito dimensionale ex art. 18 St. Lav. è determinato in relazione al numero complessivo di dipendenti operanti per entrambe le società 

 
 




 
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Il sito non ha fini di lucro e le immagini pubblicate sono prevalentemente tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a amministrazione@tosieassociati.it. Saranno immediatamente rimosse.