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Contratto di prestazione occasionale

La circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107 chiarisce i dettagli in materia di lavoro occasionale (legge 21 giugno 2017, n. 96) che può essere svolto tramite due modalità: il libretto famiglia e il contratto di prestazioni occasionali
12/07/2017
Il contratto di prestazione occasionale, sostitutivo dei voucher, può essere utilizzato dalle imprese (ad eccezione di alcuni settori produttivi quali edilizia ed escavazione e per esecuzione di appalti) con un organico sino a 5 dipendenti a tempo indeterminato con i seguenti limiti economici:
 
- € 5000 annui complessivi
- € 2.500 annui per singolo prestatore (con il quale l’impresa non può aver avuto nei sei mesi precedenti contratti di lavoro subordinato o parasubordinato)
- 280 ore annui per singolo prestatore
 
Il superamento di tali limite è sanzionato con la conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
L’attivazione del contratto deve essere effettuata tramite la piattaforma informatica INPS almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione lavorativa con facoltà di revoca della dichiarazione entro i 3 giorni successivi a quello previsto per la prestazione ove questa non sia stata resa.
 
Al prestatore è garantita la copertura previdenziale (gestione separata) e assistenziale nonché l’applicazione della disciplina sulla sicurezza del lavoro ed i riposi giornalieri e settimanali.
 
L’elemento di maggiore novità è dato dalla previsione di un compenso minimo orario (€ 9,00) e di un compenso minimo giornaliero (€ 36,00 anche se la prestazione è di durata inferiore a 4 ore). Su tali importi – netti a favore del prestatore – l’impresa deve versare i contributi previdenziali (aliquota 33%), assistenziali (aliquota 3,5%) ed i costi di gestione (aliquota 1%)

 
 




 
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