Era legittimo il licenziamento per giusta causa della dipendente per gravi ed infondate accuse al superiore gerarchico, con dichiarato intento ricattatorio e alla presenza di altri dipendenti: le relative condotte erano sussumibili negli estremi della insubordinazione e della minaccia grave.
Queste le conclusioni dei giudici di legittimità chiamati a giudicare il ricorso di una dipendente contro il giudizio d'appello che confermava la sentenza del tribunale territoriale. Nel pronunciarsi, i giudici hanno ribadito che “l’accertamento della concreta ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito”.
Il giudizio “è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale”.