La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza 14457 del 9 giugno 2017, ha stabilito che, ove il rapporto di lavoro preveda a carico del lavoratore una durata minima contrattuale al medesimo lavoratore deve essere riconosciuto un corrispettivo per la limitazione della propria facoltà di recesso, corrispettivo che deve essere valutato in relazione al complesso di diritti ed obblighi previsti dal contratto per cui può consistere nella reciprocità del patto ovvero in una prestazione a carico del datore di lavoro di natura patrimoniale (maggiorazione della retribuzione ordinaria) o non patrimoniale.