Coronavirus, l’obbligo vaccinale per i sanitari non risulta misura irragionevole: l’ulteriore conferma della Consulta arriva con le sentenze 14 e 15 del 9 febbraio 2023.
In particolare la sentenza 14/2023 rigetta, considerandola non fondata, la questione di legittimità sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia sull’obbligo vaccinale anti-COVID-19 per chi lavora in ambito sanitario.
Secondo la Consulta, quando l’obiettivo sia quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario, l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non può essere considerato come una misura irragionevole o sproporzionata. In continuità con la propria giurisprudenza, si legge nel comunicato emesso, “la Corte ha ribadito innanzitutto che l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività”.
In particolare, sono state dichiarate non fondate le questioni di costituzionalità che erano state proposte quanto ai seguenti aspetti:
- obbligo vaccinale (temporaneo) del personale sanitario;
- esclusione, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, della corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso, e ciò, sia per il personale sanitario che per il personale scolastico;
- mancata esclusione della necessità di prestare il consenso informato alla vaccinazione.
La Corte ha confermato, argomentandole, le condizioni in presenza delle quali misure come l’obbligo vaccinale o una forte incentivazione alla vaccinazione sono legittime. Nello specifico, è necessaria la presenza dei seguenti requisiti:
- il trattamento deve essere diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare quello degli altri;
- il trattamento non deve incidere negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
- nell'ipotesi di danno comunque derivante dal vaccino, deve comunque essere prevista la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.