In risposta ad una richiesta di parere concernente la compatibilità tra il contratto di apprendistato ed il distacco, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconosciuto detta compatibilità a condizione che il distacco avvenga con modalità tali da non pregiudicare l’obbligo formativo del contratto di apprendistato la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro distaccante
In particolare, il Ministero ha precisato che:
- nel periodo di distacco deve essere garantita l’attività formativa
- nel contesto produttivo del distaccatario deve essere garantita la presenza del tutor
- il distacco deve comunque avere una durata limitata rispetto al complessivo periodo di apprendistato