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Decreto Agosto: l'INL chiarisce i dubbi (ma non tutti)

Un commento alla circolare del 16 settembre con cui l’INL offre una prima interpretazione Decreto Agosto del 14.8.2020 e intende chiarire alcuni snodi interpretativi dubbi con nulla osta del Ministero del Lavoro. In allegato il testo completo della circolare.
17/09/2020
Con la circolare del 16.9.2020 l’INL offre una prima interpretazione del noto Decreto Agosto del 14.8.2020 chiarendo alcuni snodi interpretativi dubbi con nulla osta del Ministero del Lavoro prot. 29/0009371 del 15.9.20 (anche se ne lascia aperti altri).
 
La circolare, in sintonia con le indicazioni già offerte nelle nostre sintesi, interpreta il divieto di licenziamento legato alla semplice fruibilità, anche solo potenziale, degli ammortizzatori sociali. Il divieto sussiste anche se non si fa ricorso alcuno a CIGS o ad esoneri contributivi ex. Art.3 e non sembra possibile fare distinzioni sulle ragioni oggettive strutturali ed irrevocabili o meno per tentare di sottrarre le prime al divieto.
 
L’INL non si pone tema del termine finale del divieto che, paradossalmente, risulta così penalizzante per chi non usa ammortizzatori restando vincolato al divieto sino al 31.12.20202 in luogo di una data mobile a novembre 2020, secondo l’uso che si è fatto degli ammortizzatori sociali .
 
Interessante anche la lettura sulla proroga e rinnovo dei CAT per 12 mesi come del tutto autonoma rispetto alle precedenti e priva di qualsiasi vincolo (anche rispetto al numero di proroghe precedenti) con l’unico limite dei 24 mesi complessivi. La circolare chiarisce anche il fatto, ovvio, che la proroga di 12 mesi può ovviamente superare la data del 31.12.2020 che costituisce solo il termine ultimo entro il quale disporre la proroga libera.
 
Interessante anche la precisazione che la proroga automatica ex legge dei contratti a termine eventualmente disposta in forza dell’art.93 comma 1 bis della legge n. 77 del 17.7.2020 viene sterilizzata (non si computa) rispetto alla durata dei 12 mesi di questa nuova proroga. In questo modo resta anche confermato implicitamente, se vi fossero dubbi, che le proroghe ex legge effettuate nel periodo di vigenza della disposizione (dal 18 luglio al 14 agosto) sono operative e non sono certo interrotte dal decreto agosto.

Circolare INL16 9 2020
 
 




 
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