L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato le varie sanzioni previste per la violazione dei requisiti formali e sostanziali della prestazione occasionale.
In particolare, il quadro sanzionatorio è il seguente:
- Superamento del limite economico (euro 2.500) o di durata (280 ore annue): trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data del superamento
- Affidamento della prestazione occasionale a soggetti che abbiano in corso o cessato da meno di sei mesi rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il committente: conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data del superamento sin dall’inizio del rapporto ove sia accertata la natura subordinata del rapporto
- Affidamento della prestazione occasionale in violazione dei divieti sanciti dall’art. 54 bis, comma 14, D.L. n. 50/2017 (imprese con più di 5 dipendenti, imprese agricole, imprese del settore edilizio, appalti): sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera
Irregolarità della comunicazione preventiva (in via esemplificativa, ritardo della comunicazione, omissione di dati, indicazione di dati erronea, ecc.): sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera non comunicata
Omessa comunicazione preventiva: può essere applicata la sanzione amministrativa citata (da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione giornaliera non comunicata) o la maxisanzione per lavoro in nero in relazione alle seguenti ulteriori circostanze:
a) Registrazione sulla piattaforma informatica, precedenti prestazioni occasionali tra le parti e mancato superamento dei limiti economici e temporali: sanzione pecuniaria.
b) Mancata registrazione sulla piattaforma informatica o assenza di precedenti prestazioni occasionali tra le parti o superamento dei limiti economici e temporali: maxisanzione per lavoro nero.