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Parità salariale uomo-donna, il testo è legge

Parità salariale, con l'approvazione del Senato il testo è legge: ecco cosa prevede il testo che modifica il Codice delle pari opportunità con novità importanti per colmare il gender pay gap
26/10/2021
E’ stato approvato anche al Senato il disegno di Legge sulla parità di genere che modifica il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
 
La normativa nasce con la finalità abbassare il cosiddetto “gender pay gap” che raggiunge picchi del 44% in Italia e favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro realizzando la ben nota conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. 
 
Vediamo le principali novità di tale normativa:
 
  1. La certificazione sulla parità di genere: con l’introduzione del nuovo articolo 46 bis nel D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 il DDL prevede l’istituzione della certificazione della parità di genere a partire dal 1° gennaio 2022 con la finalità di “attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere”.
    Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti: a) i parametri minimi per il conseguimento di tale certificazione; b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi; c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e d) le forme di pubblicità della certificazione;
  2. Premialità per le aziende in possesso della certificazione di parità: è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato alle aziende che alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento siano in possesso della certificazione della parità di genere; 
  3. Esoneri contributivi per le aziende che rispettino la parità salariale: l’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda;
  4. Estensione alle aziende con più di 50 dipendenti (prima era oltre i 100 dipendenti) dell’obbligo di redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni: la relazione dovrà riguardare anche la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, la cassa integrazione, i licenziamenti, i prepensionamenti e pensionamenti nonché la retribuzione corrisposta;
  5. Discriminazione diretta ed indiretta: con modifiche all’art. 25 del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 sono inserite le fattispecie discriminatorie relative alla organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che mettono il lavoratore in una situazione di svantaggio ovvero ne limitano lo sviluppo di carriera ovvero la partecipazione alla vita o alle scelte aziendali rispetto alla generalità degli altri lavoratori.
  6. Equilibrio di genere nelle società partecipate: anche per le società partecipate è stato previsto l’obbligo di dotarsi di uno statuto che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibro tra i generi come previsto dal D.lgs. n. 58/1998. 

 
 




 
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