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Licenziamento del Dirigente: termini di impugnativa solo in caso di nullità

In caso di licenziamento del dirigente, l'onere di impugnazione nel termine decadenziale si applica solo nei casi di invocata nullità del recesso
11/02/2020
Nel caso de quo, la Corte di appello di Firenze ha respinto il ricorso promosso da un dirigente per l'accertamento dell'illegittimità del recesso e la conseguente liquidazione delle indennità contrattuali ritenendo tardiva l'azione giudiziale in quanto promossa oltre il termine previsto dall'art. 6, L. n. 604/1966, come modificato dall'art. 32, L. n. 183/2010, che prevede l'onere di impugnare il licenziamento nel termine di 60 giorni dalla ricezione e l'onere di depositare il ricorso giudiziario nei successivi 180 giorni.

Il lavoratore ha impugnato la sentenza innanzi alla Suprema Corte sostenendo l'inapplicabilità della citata norma in caso di impugnazione del recesso per mero vizio di ingiustificatezza.

La Corte di Cassazione (sentenza n.395 del 13 gennaio 2020) ha accolto il ricorso precisando, quanto alla disciplina applicabile al personale di qualifica dirigenziale, che:

  • ove il dirigente impugni il recesso per carenza di giustificatezza invocando la sola disciplina indennitaria di fonte contrattuale, non si applica l'art. 6 citato dovendosi interpretare l'estensione disposta dall'art. 32, comma 2, L. n. 182/2010 ("Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento") in senso restrittivo come riferita non a qualsiasi fattispecie di illegittimità del recesso bensì ai soli casi di nullità del licenziamento;
  • ove il dirigente impugni invece il recesso per nullità, ai sensi dell'art. 18, comma 1, St.Lav., si applica la citata norma sulla decadenza confermando così la propria sentenza n. 26627/2015 con la quale già aveva affermato l'applicazione della norma decadenziale in caso di invocata nullità del licenziamento (in quel caso per la sua natura discriminatoria).

 
 




 
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