In attuazione dell’art. 25, D.Lgs. n. 81/2015 (cd. Jobs Act), con decreto del Ministero del Lavoro sono stati definiti criteri e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate ad incentivare, mediante sgravi contributivi, la stipulazione di contratti collettivi aziendali per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Tale decreto prevede:
- CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO:
- sottoscrizione e depositato (nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 agosto 2018) di contratti collettivi aziendali recanti l'introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o dalle disposizioni normative;
- applicazione delle misure ad un numero di lavoratori pari ad almeno il 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno precedente la presentazione della domanda di sgravio;
- previsione di almeno due misure di conciliazione tra le seguenti (di cui almeno una individuata tra le aree di intervento genitorialità e flessibilità organizzativa):
A) Area di intervento genitorialità
Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità
Previsione di nidi d'infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali
Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità
Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting
Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
Lavoro agile
Flessibilità oraria in entrata e uscita
Part-time
Banca ore
Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti
C) Welfare aziendale
Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving
Convenzioni con strutture per servizi di cura
Buoni per l'acquisto di servizi di cura.
- CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO:
- Una quota (20%) delle risorse è attribuita in misura eguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo mentre la rimanente quota (80%) è attribuita sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nell’anno precedente la presentazione della domanda di sgravio
- Il beneficio può essere concesso una sola volta per ciascun datore di lavoro nel biennio 2017-2018
- Il beneficio non può comunque eccedere l'importo corrispondente al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nell’anno precedente la presentazione della domanda di sgravio
- TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
- 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017
- 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018