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Controlli a distanza e rilevazioni dei dati di entrata e uscita dal lavoro

"La privacy soccorre i furbetti del cartellino": così la stampa ha riassunto la sentenza 20102 della Cassazione che ha ritenuto illegittimo l'uso non concordato di badge elettronici per monitorare altri dati che non siano l'entrata e l'uscita dal lavoro
17/09/2017
Pronunciandosi su un licenziamento irrogato ad un dipendente per aver timbrato il cartellino di altra lavoratrice per farla risultare presente nei giorni 2 e 10 dicembre prima dell'ingresso effettivo, i giudici di merito hanno escluso la violazione dell’art. 4 St. lav. in materia di controlli a distanza ritenendo che il controllo riguardava l’inizio e la fine dell’orario di lavoro ed era pertanto esterno alla prestazione lavorativa.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza di appello per violazione dell’art. 4 sostenendo che la verifica effettuata dal datore di lavoro aveva riguardato non solo l'accertamento dell'orario di lavoro prestato dal dipendente ma anche i transiti rilevati all'interno di tale orario e, perciò, si era determinato un uso non autorizzato del sistema di vigilanza e controllo lesivo della dignità e della riservatezza del lavoratore.
 
La Suprema Corte ha accolto il ricorso osservando che la rilevazione dei dati di entrata ed uscita dall'azienda mediante badge elettronico idoneo a rilevare non solo la presenza ma anche le sospensioni, i permessi e le pause ed utilizzabile anche in funzione di controllo a distanza del rispetto dell'orario di lavoro e della correttezza dell'esecuzione della prestazione è illegittima ex art. 4 St.Lav. se non concordata con le rappresentanze sindacali o autorizzata dall'ispettorato del lavoro. Violazione che sussiste anche per i controlli difensivi (controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori) ove i comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso.
 
In particolare, la Corte di Cassazione ha censurato la sentenza di merito per non aver verificato se si trattasse di un controllo difensivo concernente l’esatto adempimento delle prestazioni lavorative e per non aver verificato se il sistema di controllo era stato concordato o autorizzato.

 
 




 
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