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Utilizzo improprio del congedo parentale e legittimità del licenziamento

È valido il licenziamento del lavoratore che, durante il congedo parentale, svolge l'attività di parcheggiatore invece di prendersi cura del figlio: il congedo infatti, pur essendo un diritto potestativo del dipendente, deve essere gestito con correttezza e buona fede
19/05/2024
L’abuso del congedo parentale, ossia l’uso di tale permesso per svolgere un secondo lavoro anziché occuparsi del figlio, può giustificare il licenziamento del dipendente. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza del 17 aprile 2024, che conferma un orientamento già sancito dalla Corte di Cassazione.
 
Il caso esaminato riguardava il licenziamento di un lavoratore di uno stabilimento balneare che aveva richiesto giorni di congedo parentale ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 per accudire il figlio minore. Tuttavia, il datore di lavoro, avvalendosi di un'agenzia investigativa, aveva scoperto che il dipendente utilizzava il congedo per lavorare come parcheggiatore, senza prendersi cura del bambino.
 
Il dipendente ha contestato il licenziamento, ma il tribunale ha rigettato il ricorso. La giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn. 25287/2022, 15094/2018) stabilisce che i datori di lavoro possono ricorrere ad investigatori esterni per tutelare il patrimonio aziendale e verificare la legittimità dell’uso del congedo parentale, purché le indagini non si trasformino in un controllo diretto dell’attività lavorativa.
Il Tribunale ha convalidato il licenziamento, sottolineando che il congedo parentale è un diritto potestativo del dipendente, che può essere verificato dal datore di lavoro. Il comportamento del lavoratore, che aveva usato il congedo per svolgere un secondo lavoro, è stato giudicato contrario alla buona fede contrattuale, determinando una rottura del rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Inoltre, tale condotta implica l’indebita percezione dell’indennità di congedo e lo sviamento delle finalità assistenziali dell’ente previdenziale.
 
La Cassazione, con la sentenza n. 16207, ha affermato che l’abuso del diritto di congedo parentale si verifica quando il congedo è usato per attività non correlate alla cura del bambino, configurando così una giusta causa di licenziamento.
 
Un precedente caso affrontato dalla Cassazione nel 2008 riguardava il licenziamento di un dipendente di una spa, che aveva usato il congedo parentale per gestire una pizzeria della moglie invece di occuparsi della figlia. Il Tribunale di primo grado aveva convalidato il licenziamento, ma la Corte d’Appello di Milano aveva annullato la decisione, ritenendo che il congedo potesse essere usato per esigenze organizzative della famiglia.
 
La società ha presentato ricorso in Cassazione, che ha accolto il ricorso, stabilendo che il congedo parentale deve essere utilizzato esclusivamente per la cura diretta del bambino. La Corte ha cassato la sentenza d’appello, rimandando la causa ad un nuovo giudice, ribadendo che l’uso del congedo per altre attività lavorative costituisce abuso del diritto e giustifica il licenziamento per giusta causa.

 
 




 
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