IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidita' delle imprese e di copertura di rischi di
mercato particolarmente significativi;
Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione
del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attivita'
assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;
Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure
specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;
Considerato, altresi', che SACE S.p.A. in virtu' della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito
delle aziende e dei rischi, nonche' nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la
funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando,tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacita' finanziaria di rilascio di
garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;
Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo e' stato autorizzato, nel dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure in materia di continuita' delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche' sanitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunita' e la famiglia e per gli affari europei;
E M AN A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese)
1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche
e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita' con
la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE)
n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione
fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se
l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attivita', come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del
finanziamento, copre il:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu'
di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per
capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte
del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del
2020;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di
entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante
impiegati in stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo
ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo
quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi
di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa
richiedente e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello
Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare
alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore
del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura
semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo
Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del
processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della
garanzia e del corrispondente codice unico e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva
strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di
percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalita' da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita' attuative e operative, ed
eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere
concessa, in conformita' con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da
"COVID-19" e che prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima richiesta,
incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della
migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo,
delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto
corrente di tesoreria centrale.