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La predeterminazione analitica dei servizi non incide sulla legittimità dell'appalto

La Cassazione - con ordinanza del 10 giugno 2019, n. 15557 - ha chiarito che la descrizione analitica delle modalità esecutive di un contratto d’appalto non configura un’intermediazione illegittima di manodopera da parte dell’appaltante
29/07/2019
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda alcuni lavoratori che, già impiegati nell’ambito di un appalto concernente servizi di accoglienza ed assistenza alla clientela nei treni notturni, hanno rivendicato la costituzione di un rapporto di lavoro con la società committente sostenendo l’illegittimità, per intermediazione di manodopera, del contratto di appalto.
 
A fondamento di tale pretesa i lavoratori hanno rilevato, in primis, che il contratto di appalto prevedeva in maniera analitica tempi e modalità di svolgimento delle mansioni.
 
I giudici di merito hanno respinto le pretese rilevando che:
 
  • le condizioni dell'appalto, per quanto analitiche, erano coerenti con la tipologia del servizio oggetto del contratto e funzionali al raggiungimento di determinati obiettivi di qualità del servizio,
  • lo svolgimento dell’appalto richiedeva alla società appaltatrice un'organizzazione di mezzi e di personale,
  • la società appaltatrice aveva il potere disciplinare e gerarchico sul proprio personale,
  • la società appaltatrice organizzava i turni e gli orari di lavoro,
  • il coordinamento tra i lavoratori ricorrenti ed il personale della società committente non inficiava la legittimità del contratto di appalto in quanto coerente con la natura del servizio.
Il ricorso per cassazione promosso dai lavoratori per asserita violazione dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 è stato respinto dalla Suprema Corte.
 
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che:
 
  • la predeterminazione analitica delle modalità operative del servizio appaltato è compatibile con la fattispecie de qua;
  • il coordinamento tra addetti all’appalto e personale del committente per questioni concernenti l’esecuzione del servizio appaltato (nel caso in esame, “indicazione dei nominativi dei viaggiatori e degli altri dati tecnici relativi alle prenotazioni” e “coordinamento con il capo treno”) è parimenti compatibile con il contratto di appalto.

 
 




 
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