Con circolare n. 16/2017 il Ministero del Lavoro ha ribadito che dal 24 settembre 2017 entra in vigore il limite di ore autorizzabili (80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva) già previsto dall’art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 148/2017 per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale precisando che:
- per la verifica delle ore lavorabili nell'unità produttiva deve farsi riferimento al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale;
- nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere indicato, come previsto dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 l’elenco del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale
- nella domanda deve essere altresì dichiarato l'impegno dell'azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili
- detto elenco sarà inoltrato all’INPS unitamente al decreto di concessione
- ·la verifica del rispetto di tale limite è demandata all’INPS
- il limite de quo trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017