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CIGS: limite massimo di ore di per crisi e riorganizzazione aziendale

Pubblicata la Circolare del Ministero che precisa il limite massimo di ore di CIGS autorizzabili per crisi e riorganizzazione aziendale, stabilito nell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
04/09/2017
Con circolare n. 16/2017 il Ministero del Lavoro ha ribadito che dal 24 settembre 2017 entra in vigore il limite di ore autorizzabili (80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva) già previsto dall’art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 148/2017 per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale precisando che: 
  • per la verifica delle ore lavorabili nell'unità produttiva deve farsi riferimento al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale;
  • nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere indicato, come previsto dall’art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 l’elenco del  numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale
  • nella domanda deve essere altresì dichiarato l'impegno dell'azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili
  • detto elenco sarà inoltrato all’INPS unitamente al decreto di concessione
  • ·la verifica del rispetto di tale limite è demandata all’INPS
  •  il limite de quo trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017

 
 




 
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