Con l'ordinanza n. 10734/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata conciliazione alla conclusione della procedura obbligatoria prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966, riguardante un licenziamento per giustificato motivo oggettivo in un'azienda con più di 15 dipendenti e riferita a un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, non richiede che la comunicazione del licenziamento avvenga in un momento differente e successivo. È sufficiente che il recesso del datore di lavoro sia formalizzato nel verbale di mancato accordo firmato presso la commissione provinciale di conciliazione istituita ai sensi dell'art. 410 c.p.c. e ubicata presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il provvedimento di licenziamento, espresso in un verbale di mancato accordo sottoscritto da entrambe le parti, avendo indubbiamente la forma scritta, è conforme al diritto e non può essere contestato.