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Illegittimità del licenziamento e quantificazione del risarcimento del danno

La Corte di Cassazione (sentenza 8 luglio 2019, n. 18282) ha precisato che l’entità del risarcimento in caso di licenziamento illegittimo deve rientrare nel limite della prevedibilità del pregiudizio
05/08/2019
L'entità del risarcimento del danno da licenziamento va quantificata in relazione alla sua prevedibilità. Questo, in sintesi, quanto stabilito dalla sentenza 18282/2019 della Corte di Cassazione.
 
Nel caso de quo, accertata l’illegittimità del licenziamento, il giudice di primo grado ha disposto la reintegra ed ha riconosciuto al lavoratore (invalido civile) il risarcimento del danno (ex art. 18 St. Lav.) in misura pari alle retribuzione maturate dal momento del recesso (gennaio 2007) sino alla sentenza (novembre 2014).
 
La Corte di appello (di Brescia) ha riformato la sentenza nella parte concernente il risarcimento del danno riducendo l’importo già liquidato alle retribuzioni maturate nei 4 anni successivi al licenziamento.
 
In particolare,  i giudici di appello hanno ritenuto, ai sensi dell’art. 1225 c.c.,  che il danno fosse così prevedibile in virtù delle seguenti considerazioni:
 
  • il lavoratore si era iscritto nelle liste di disoccupazione e nelle liste di collocamento per le categorie protette;
  • il lavoratore non aveva precisato le eventuali offerte di avviamento ricevute;
  • il tempo medio necessario di avviamento al lavoro per un invalido civile iscritto nelle liste delle categorie protette può stimarsi in circa 2 anni.
 
La Suprema Corte, adita dal lavoratore, ha confermato tale statuizione affermando che:
  • “In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 c.c., costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, che resta limitato a quello astrattamente prevedibile in relazione ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, quindi, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute”;
  • “considerato che l'illegittimo licenziamento è fonte di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, deve aversi riguardo alla prevedibilità dei danni conseguenti all'illegittimità del recesso, costituendo quello della prevedibilità un parametro di legge, in quanto tale oggetto di valutazione da parte del giudice del merito”;
  • “la motivazione del giudice del gravame è corretta in relazione alla valutazione delle conseguenze dell'inadempimento datoriale, in quanto coerente con i principi di diritto in tema di responsabilità contrattuale, che sicuramente genera una presunzione di imputabilità al debitore, ma non ne determina una responsabilità per danni al di là di quelli prevedibili dal punto di vista della sussistenza di un nesso causale secondo un criterio di ragionevole derivazione dal comportamento inadempiente”.

 
 




 
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