Con la circolare n. 7/2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce istruzioni per l’attività di vigilanza in materia di collaborazioni etero-organizzate e di lavoro tramite piattaforme.
Quanto alle collaborazioni organizzate dal committente (cfr. art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 101/2019 e relativa L. n. 128/2019), l’INL precisa che i requisiti richiesti dal legislatore per l’applicazione della disciplina de qua “sono da individuarsi in una prestazione prevalentemente personale, continuativa ed eseguita secondo modalità organizzate dal committente” e devono concorrere.
In merito ai singoli requisiti, l’Ispettorato precisa altresì che:
- la personalità della prestazione è compatibile con l’uso di propri mezzi produttivi da parte del collaboratore e con l’ausilio di altri soggetti,
- la continuità della prestazione si evince dal perdurare dell’interesse del committente al ripetersi della prestazione “in un arco temporale obiettivamente di rilievo” e può essere accertata ex post sulla base dell’effettivo svolgimento del rapporto (con specifico riferimento al mercato delle piattaforme, “on-demand-economy”, l’INL ha precisato che “il requisito della continuità va quindi riconosciuto tutte le volte in cui la disponibilità del collaboratore sia funzionale alla soddisfazione di un interesse della committenza – ancorché non prestabilito ma costante in un arco temporale obiettivamente di rilievo – e tutte le volte in cui la stessa disponibilità si sia effettivamente concretata in una prestazione apprezzabile e significativa”)
- l’etero-organizzazione della prestazione è data dall’imposizione da parte del committente delle modalità di esecuzione dell’attività lavorativa ovvero dalla piena integrazione della prestazione nell’attività produttiva e/o commerciale del committente al fine di rendere la medesima prestazione (sempre con riferimento al mercato delle piattaforme, l’Ispettorato ha precisato che la collaborazione deve ritenersi etero-organizzata quando la piattaforma “realizzi una vera e propria mediazione, organizzando il lavoro anche attraverso il ricorso a funzionalità completamente automatizzate”).
Così delineati i caratteri della etero-organizzazione, l’Ispettorato precisa come la disciplina de qua sia derogabile dalla contrattazione collettiva (in particolare, contratti di livello nazionale stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative) che, in relazione alle particolari esigenze produttive ed organizzative di un determinato settore, può prevedere discipline specifiche concernenti il trattamento economico e normativo. In assenza di contratti in deroga, l’Ispettora to ribadisce l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro (circ. n. 3/2016) circa l’applicazione alle collaborazioni organizzate dal commIttente di tutta la disciplina del lavoro subordinato richiamando i principi espressi (seppur in obiter e con il limite dell’ontologica incompatibilità) dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 1663/2020 sui rider.
Superando invece la citata circolare del Ministero, l’Ispettorato precisa che, non trattandosi di un caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in subordinato, non sono applicabili le sanzioni previste per la violazione degli obblighi concernenti l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato (es. comunicazione di assunzione) bensì quelle concernenti la gestione del rapporto di lavoro ove la relativa disciplina risulti violata (es. orario di lavoro, riposi, ecc..).
In merito al trattamento economico, l’INL ritiene che il compenso del collaboratore non può essere inferiore “alla retribuzione minima previste dal CCNL di settore, riferita al livello e alla qualifica individuata in ragione delle mansioni svolte e riparametra in base all’estensione temporale della prestazione” precisando che gli ispettori possono emettere diffida accertativa per il recupero delle eventuali differenze retributive considerando i minimi tabellari del CCNL applicato dal committente ovvero del CCNL applicabile in relazione al settore produttivo.
In termini analoghi, l’Ispettorato ritiene applicabile la disciplina sull’imponibile previdenziale che, come noto, fa riferimento ai minimi tabellari previsti dai contratti collettivi leader precisando che per le sanzioni deve considerarsi la fattispecie dell’omissione contributiva (ciò in conformità alla rilevata insussistenza di un caso di riqualificazione del rapporto da autonomo a subordinato).
Quanto al lavoro (autonomo) tramite piattaforme informatiche (cfr. art. 47 bis e ss., D.Lgs. n. 81/2015), l’INL rileva preliminarmente come tale disciplina non sia applicabile nel caso in cui la prestazione resa dal collaboratore sia organizzata dal committente delineando alcuni criteri distintivi tra rider autonomo e rider etero-organizzato
In particolare, l’Ispettorato rileva che l’autonomia può evincersi dalla carenza di continuità e/o dalla maggiore autonomia decisionale in merito alle modalità di esecuzione della prestazione precisando come a tal fine non abbia rilevanza di per sé dirimente la facoltà del lavoratore di rifiutare il singolo incarico e debba comunque verificarsi se il rifiuto ha conseguenze di carattere gestionale o valutativo.
Così delimitata la fattispecie, l’INL rileva come debba verificarsi se il committente applica un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore de quo e, in caso contrario, debbano applicarsi i minimi tabellari previsti da CCNL di settori affini con emissione di diffida accertativa per le eventuali differenze retributive