Temi
 

Cancellazione dalle liste di collocamento, è competente il giudice amministrativo

Con l’ordinanza n. 7640 del 09.03.2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di disoccupazione e sull'azione risarcitoria contro la PA
11/05/2022
L'azione risarcitoria proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione al danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di collocamento non rientra fra le controversie previste dall'art. 409 n. 5 cod. proc. civ. e, pertanto, all'atto di riproposizione successivo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo si applica la sospensione dei termini ex art. 1 della legge n. 742/1969”. Questo il principio statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 7640 del 9 marzo 2022.
 
Il fatto affrontato dai giudici di legittimità concerne il caso di una lavoratrice che, essendo stata cancellata dalle liste di disoccupazione, aveva fatto ricorso al TAR al fine di chiedere l'annullamento del provvedimento di cancellazione e la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni.
 
A seguito della pronuncia con cui il giudice amministrativo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la lavoratrice aveva ricorso alla giustizia ordinaria proponendo la domanda dinnanzi al Tribunale, che tuttavia rigettava il ricorso per tardività della riassunzione.
Nella sentenza 7640 la Cassazione rileva che, qualora venga addebitato all’amministrazione pubblica un errore commesso nell’avviamento al lavoro, con conseguente responsabilità da mancata instaurazione del rapporto, la domanda di risarcimento del danno dev’essere proposta nei confronti della medesima amministrazione. Ciò perché si delinea una responsabilità scaturente dall’applicazione dei principi generali relativi alla responsabilità della pubblica amministrazione, non già dal rapporto di lavoro. L’azione risarcitoria, quindi, è proposta non contro il datore di lavoro ma contro un’amministrazione terza, pur essendo la stessa estranea al rapporto lavorativo: si è, dunque, in presenza di lesione di interessi legittimi o di diritti soggettivi provocati dall’operare della pubblica amministrazione, cui segue una richiesta di risarcimento danni.

 
 




 
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 2001. Il sito non ha fini di lucro e le immagini pubblicate sono prevalentemente tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo a amministrazione@tosieassociati.it. Saranno immediatamente rimosse.