Pronunciandosi in un giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato ad un lavoratore assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato (nel caso di specie, un contratto di supplenza scolastica), la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la decadenza del lavoratore per omessa impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 6, L. n. 604/1966. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’art. 32, comma 2, L. n. 183/2010 (cd. Collegato lavoro) ha esteso l’onere di impugnazione del licenziamento a “tutti i casi di invalidità del recesso” tra cui il licenziamento irrogato nell’ambito di un contratto a tempo determinato non avendo il legislatore del 2010 in alcun modo delimitato l’ambito di applicazione della riforma ai soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato.