Una società svolgente attività di corriere espresso è stata convenuta in giudizio dal dipendente di un subvettore per il riconoscimento, tra l’altro, della sua responsabilità solidale per le retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro.
La responsabilità solidale del corriere espresso è stata affermata dalla Corte di appello di Genova previa (ri)qualificazione del contratto di trasporto quale contratto di appalto di servizi di trasporto.
Per giungere a tale qualificazione, il Collegio genovese ha dato rilevanza alle seguenti circostanze:
- Affidamento ad subvettore di una molteplicità di trasporti
- Affidamento dei trasporti in via continuativa
- Predisposizione da parte di subvettore di una organizzazione di mezzi finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente
- Previsione di tacito rinnovo salvo disdetta del contratto
- Previsione di pagamento delle competenze contrattuali con cadenza periodica mensile
La qualificazione operata dai giudici di appello è stata confermata dalla Suprema Corte che ha ritenuto, in particolare, decisivi i profili di
i) molteplicità e sistematicità dei trasporti;
ii) continuità e predeterminazione delle prestazioni contrattuali e iii) organizzazione imprenditoriale del subvettore per l’esecuzione dei trasporti affidata dal committente.