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Condizioni di legittimità del licenziamento irrogato a mezzo telegramma

Con la sentenza n. 10023 del 15.04.2021, la Cassazione afferma che il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma, in caso di contestazione, ha l'onere di provare di aver sottoscritto l’atto o di aver, quantomeno, consegnato la comunicazione all'ufficio di partenza
15/05/2021
L’art. 2 della l. n. 604 del 1966, modificato dall’art. 2 della l. n. 108 del 1990, prevede che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l’atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta). Secondo la sentenza della Suprema Corte, ne consegue che in caso di contestazione da parte del destinatario, il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma ha l’onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall’art. 2705 c.c. per l’equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l’originale consegnato all’ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza di sottoscrizione l’originale sia stato consegnato o fatto consegnare all’ufficio di partenza dal mittente.
 

 
 




 
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