È in dirittura di arrivo il DDL di conversione del D.L. che ha introdotto l’obbligo delle certificazioni verdi covid (green pass) per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, data in cui dovrebbe cessare lo stato di emergenza.
Il comma 1 inserisce l'articolo 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato) nel decreto-legge n. 52 del 2021. La seguente numerazione è relativa al nuovo articolo.
Il comma 1 impone, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del decreto n. 52 (accesso a cinema, teatri, mezzi di trasporto a lunga percorrenza ecc. subordinato alla certificazione verde) e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge n. 44 del 2021 (obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e le persone impiegate - anche occasionalmente - presso residenze socio-sanitarie, socio-assistenziali, hospice ecc).
Il comma 2 estende l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
Il comma 3 esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il comma 4 impone ai datori di lavoro di cui al comma 1 di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Il comma 5 stabilisce che i datori di lavoro di cui al comma 1 definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 104.
Il comma 6 dispone che i lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Il comma 7 stabilisce che per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Il comma 8 punisce l'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 con la sanzione di cui al comma 9 e prevede che restino ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Il comma 9 dispone che, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (in ordine all'ente destinatario dei proventi delle sanzioni). Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è compresa da un minimo di 600 a un massimo di 1.500 euro.
Il comma 10 prevede che le sanzioni di cui al comma 9 siano irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.