In sede ispettiva, appurato che il datore di lavoro aveva versato i contributi sulle sole giornate di lavoro, l’INPS ha contestato l’omissione contributiva non avendo il datore provato l’assenza del personale né la concordata sospensione del rapporto.
Il datore di lavoro ha impugnato detto accertamento sostenendo l’insussistenza di ogni onere contributivo in assenza di prestazione che, nel caso de quo, non era stata resa per assenza di commesse e con l’accordo del personale.
I giudici di merito hanno respinto il ricorso ritenendo in ogni caso dovuta la contribuzione in relazione alla tipologia contrattuale (full time nel caso di specie) di assunzione.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza precisando che l’obbligo contributivo permane solo nel caso in cui la riduzione o sospensione del rapporto lavorativo sia disposta in via unilaterale dal datore di lavoro.
Nessun obbligo contributivo è invece configurabile nei casi in cui la prestazione lavorativa non sia resa per assenza del lavoratore ovvero per concordato sospensione del rapporto di lavoro con onere del datore di lavoro di provare dette circostanze