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Decreto dignità: le prime indicazioni operative

Con la circolare n. 17/2018, emanata al termine del periodo transitorio, il Ministero fornisce le prime indicazioni operative in merito alle modifiche apportate ai contratti a termine e di somministrazione del lavoro
04/11/2018
Con la circolare n. 17/2018, emanata al termine del periodo transitorio, il Ministero fornisce le prime indicazioni operative in merito alle modifiche apportate ai contratti a termine e di somministrazione del lavoro.
 
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
 
Il Ministero, ricordato come la novella abbia reintrodotto la causale per i rapporti di durata superiore ai 12 mesi, ha precisato che per valutare la sussistenza o meno dell'obbligo di causale deve essere considerata la durata complessiva dei contratti a termine stipulati con lo stesso lavoratore e, quindi, sia i contratti già conclusi sia quello che si intende eventualmente prorogare. Così, in via esemplificativa, per una proroga di 6 mesi di un contratto a termine di 12 mesi è necessario indicare la causale.
La circolare de qua ha inoltre chiarito la distinzione tra la proroga del contratto, per la quale, come rilevato, la causale si impone solo in caso di superamento dei 12 mesi, ed il rinnovo del contratto, per il quale la causale è sempre necessaria, a prescindere dalla durata.
 
In particolare, il Ministero ha precisato che la proroga presuppone che la continuità delle ragioni organizzative sottese all'assunzione mentre il rinnovo presuppone diverse ragioni organizzative. 
La distinzione, teoricamente chiara, non è però di facile verificazione rispetto ai contratti stipulati in assenza di causale, come quelli anteriori alla riforma o quelli di durata inferiore ai 12 mesi In merito alla contrattazione collettiva, cui la norma tuttora consente di derogare alla durata massima del rapporto a termine (ridotta, come noto, a 24 mesi dai 36 previgenti), il Ministero ha precisato che i CCNL vigenti al momento della riforma continuano ad avere efficacia sino alla loro naturale scadenza ove prevedano una durata massima pari o superiore a 36 mesi.
 
 
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
 
Il Ministero ha chiarito la ratio della riforma precisando che l'estensione della disciplina del contratto a termine si riferisce, sia pure per diversi profili, sia al rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia al contratto di somministrazione di lavoro tra utilizzatore ed agenzia di somministrazione.
 
In particolare, al contratto di lavoro a tempo determinato tra agenzia di somministrazione e lavoratore si applica la disciplina del contratto a termine ad eccezione delle norme sugli intervalli tra vari contratti a termine e sul diritto di precedenza.
Nessun limite è invece previsto per l'invio in missione di lavoratori assunti dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato, lavoratori che potranno essere inviati in missione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato senza obbligo di causale o limiti di durata 
 
Quanto al periodo massimo di occupazione a termine, il Ministero ha precisato che nel limite di 24 mesi devono essere computati sia i rapporti di lavoro che il lavoratore ha siglato con l'agenzia di somministrazione sia quelli dal medesimo stipulati con il singolo utilizzatore, compresi naturalmente eventuali contratti a termine. Il limite massimo di 24 mesi si riferisce quindi sia ai contratti di somministrazione che ai contratti a termine stipulati con un medesimo lavoratore, anche in periodi precedenti la riforma In merito al contratto di somministrazione di lavoro, il Ministero ha ricordato che in caso di durata del rapporto superiore a 12 mesi il ricorso alla somministrazione di lavoro è consentito solo in presenza delle causali richieste per i contratti a termine precisando che in tale periodo di 12 mesi devono essere computati sia il contratto di somministrazione sia eventuali contratti a termine. 
In particolare, il Ministero ha fornito la seguente esemplificazione:
 
1) in caso di precedente contratto a termine di durata inferiore a 12 mesi, il periodo di missione successivo deve sempre indicare la causale in quanto assimilabile ad un rinnovo
2) in caso di precedente contratto a termine di 12 mesi, la successiva somministrazione deve indicare la causale
3) in caso di precedente rapporto a termine di durata maggiore a 12 mesi, il periodo residuo può essere svolto in regime di somministrazione previa indicazione di durata.
 
Da tale esemplificazione si desume quindi l'obbligatorietà della causale in ogni caso di precedente stipulazione di un contratto a termine.
 
Infine, per quanto concerne il limite quantitativo di lavoratori somministrati - il numero di lavoratori a termine e in somministrazione non può eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione - il Ministero ha precisato che, ove tale limite sia superato in virtù di contratti precedenti la riforma, non sarà possibile procedere a nuove assunzioni né a proroghe dei contratti in corso fino a quando non sia rispettato detto limite percentuale.
 
 
Foto: Flickr 
 

 
 




 
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