Il datore di lavoro, a seguito di un reclamo (presentato nel maggio 2013 da un terzo), ha effettuato una indagine ispettiva accertando numerose irregolarità risalenti al marzo 2012 e protrattesi nel corso del 2012 e del 2013.
Disposta la sospensione cautelare del dipendente (nell’ottobre 2013), la società ha provveduto alla contestazione disciplinare nel gennaio 2014 e, successivamente, al licenziamento del lavoratore.
Il ricorso promosso dal lavoratore – tra l’altro, per tardività della contestazione stante la facoltà del datore di lavoro di rilevare le irregolarità sin dal momento della loro commissione – è stato respinto dai giudici di merito.
La Suprema Corte ha confermato tale statuizione rilevando che la tempestività della contestazione disciplinare è correlata alla effettiva conoscenza dei fatti da parte del lavoro di lavoro e non dalla loro astratta percepibilità o conoscibilità.