L'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra non è preclusa da un nuovo licenziamento: così la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 1239 del 29 gennaio 2018. Nelle more del giudizio di impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro aveva cautelativamente intimato un nuovo licenziamento (non impugnato) per raggiungimento dei limiti di età.
Nonostante tale secondo recesso, la lavoratrice aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegra agendo in via monitoria per la sua liquidazione.
La Corte di appello di Roma aveva respinto tale domanda ritenendo che la sopravvenuta causa estintiva del rapporto di lavoro, rendendo giuridicamente impossibile la reintegra, estinguesse il diritto all’indennità sostitutiva della reintegra.
Il ricorso per cassazione promosso dalla lavoratrice è stato accolto dalla Suprema Corte per la quale il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra sorge con la sentenza di illegittimità del licenziamento e può essere esercitato entro il termine decadenziale di 30 giorni dal deposito della sentenza a prescindere da sopravvenute cause di risoluzione del rapporto quali, come nel caso di specie, un secondo recesso non impugnato.