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Atto di licenziamento rifiutato? Basta leggerlo

Se il lavoratore rifiuta di ricevere la copia dell’atto di licenziamento, quest’ultimo si perfeziona anche con la mera lettura del contenuto dello stesso atto al lavoratore. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23503/2017
27/10/2017
Con la sentenza n. 23503/2017,  la Corte di Cassazione ha precisato che l’ingiustificato rifiuto da parte del dipendente di ricevere copia dell’atto di licenziamento comunicato verbalmente dal datore di lavoro non conferisce illegittimità al licenziamento.  Questo perché, come del resto più volte ribadito dalla giurisprudenza della stessa Cassazione, anche nell'ambito del diritto sostanziale, il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere l'atto stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta (Cass. n. 12571 del 1999; Cass. n. 1671 del 1981).
 
Nel caso di specie, a fronte del rifiuto del lavoratore (dirigente nel caso de quo) di ritirare l’atto scritto di licenziamento, il datore di lavoro aveva provveduto alla comunicazione mediante lettura del medesimo atto.
I giudici di merito hanno ritenuto ingiustificato il rifiuto del lavoratore di ricevere l’atto di licenziamento sia per le circostanze di luogo e di tempo (dalla lettera della sentenza pare evincersi che il tentativo di consegnare la missiva di licenziamento sia avvenuto presso la sede di lavoro) sia per la natura dirigenziale del rapporto che implica peculiari obblighi di collaborazione fiduciaria da parte del lavoratore.
 
La Suprema Corte ha confermato tale statuizione rilevando da un lato che il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio (come il licenziamento) di ricevere l'atto non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta e, dall’altro, che il lavoratore ha l’obbligo di ricevere comunicazioni sul posto di lavoro stante la sua soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
  

 
 




 
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