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Le nuove norme sullo scorrimento di graduatoria

Gli idonei in graduatorie pubbliche non hanno un diritto soggettivo all’assunzione per scorrimento in caso di posizioni vacanti (Corte di cassazione, 28 maggio 2024, n. 14919)
11/06/2024
Gli idonei nelle graduatorie pubbliche non possiedono un diritto soggettivo all’assunzione tramite scorrimento delle graduatorie in caso di posizioni vacanti. Questo è stato ribadito dalla Corte di cassazione (sezione lavoro, sentenza n. 14919 del 28 maggio 2024), sottolineando che è comunque a discrezione della pubblica amministrazione decidere se coprire o meno il posto disponibile, tranne nei casi in cui la contrattazione collettiva o il bando prevedano un obbligo in tal senso.
 
Secondo i giudici, anche il diritto del vincitore del concorso ad ottenere l'incarico previsto dal bando di concorso presuppone che, al momento del provvedimento di nomina, gli uffici mantengano la stessa organizzazione che avevano quando il bando è stato emesso. Se, al contrario, un cambiamento normativo (ius superveniens) ha modificato tale assetto, l’amministrazione non solo ha il potere, ma è obbligata a sospendere i provvedimenti che porterebbero a nuove assunzioni non allineate con le esigenze oggettive di incremento del personale.
Questa posizione si basa sull’articolo 97 della Costituzione, che stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite concorso e impone alle amministrazioni pubbliche di garantire il buon andamento e l’imparzialità, oltre all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico.
 
Secondo la Corte di cassazione, questi principi sono validi in particolare in materia di scorrimento delle graduatorie, poiché è proprio la natura dello scorrimento a rendere applicabile la normativa vigente al momento in cui esso viene effettuato.
Pertanto, la decisione della pubblica amministrazione di coprire un posto vacante mediante lo scorrimento di una graduatoria vigente deve essere equiparata all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, inclusa quella che ha portato alla formazione della graduatoria, considerando però i requisiti di validità in vigore al momento della decisione di scorrimento.
 
Nel caso di specie la questione riguardava le limitazioni ai concorsi riservati al personale interno poste dal decreto legislativo 150 del 2009, in un contesto in cui non erano applicabili le modifiche apportate dal decreto legislativo 74 del 2017. La Corte di cassazione ha affermato che le nuove disposizioni del 2009 non hanno impedito la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli già autorizzati nelle procedure concorsuali interne tramite lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito a tali procedure. Piuttosto, esse hanno comportato l’impossibilità di considerare queste procedure conformi alla legge e l’impossibilità di coprire ulteriori posti attraverso lo scorrimento di graduatorie formatesi a seguito di procedure selettive interne anziché tramite concorso pubblico esterno.

 
 




 
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