Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo è stato stipulato un accordo sindacale con cui le parti sociali hanno individuato, quale criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, l’alta specializzazione in funzione delle esigenze tecnico produttive dell’azienda.
Il lavoratore licenziato (laureato in ingegneria elettronica), in quanto di minor specializzazione secondo detto criterio rispetto ad altri lavoratori (laureati in ingegneria ambientale ed in geologia), ha impugnato il recesso per violazione dei criteri di scelta, di cui ha lamentato la genericità, facendo valere maggiore anzianità e carichi di famiglia rispetto ad alcuni colleghi rimasti in servizio.
I giudici di merito, con sentenza 31872 del 10 dicembre 2018, hanno accolto il ricorso ritenendo generico e quindi illegittimo il criterio dato dalla “alta specializzazione” rispetto alle esigenze tecnico produttive.
La Suprema Corte ha riformato la sentenza ritenendo che in un contesto produttivo altamente specialistico (nel caso de quo, attività di bonifica bellica ed ambientale e relativo monitoraggio, ricerca e supporto) il criterio di scelta dato dalla “alta specializzazione” in funzione delle esigenze tecnico produttive dell’azienda non sia generico né discrezionale.
L’oggettività del criterio è quindi data dalla correlazione con la specialità dell’attività aziendale medesima.