EMERGENZA CORONAVIRUS
D.L. N. 18/2020 – TUTELE PER I LAVORATORI CON FIGLI DISABILI
A seguito dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, come noto, il Governo ha disposto sia la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sia la chiusura delle strutture (a carattere socio- assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario) di assistenza alle persone disabili.
Per consentire ai lavoratori con figli disabili di sopperire alla sospensione e chiusura di tali servizi, il Governo ha adottato provvedimenti ad hoc con il D.L. n. 18/2020.
In particolare, l’art. 23 del citato decreto prevede un congedo parentale così delineato:
- destinatari
- lavoratori con figli (anche affidatari) in situazione di grave disabilità ex art. 4,L. n. 104/1992 iscritti a scuole o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, a prescindere dall’età;
- decorrenza
- dal 5 marzo 2020
- durata
- periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni
- condizioni
-fruizione alternativa tra i genitori
- assenza nel nucleo familiare di altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o di altro genitore disoccupato o non lavoratore
- trattamento
- indennità pari al 50% della retribuzione (media globale giornaliera senza considerare l’incidenza della gratifica natalizia o 13^ mensilità e degli altri premi, mensilità o trattamenti accessori)
- contribuzione figurativa
L’art. 47 consente inoltre una facoltà di assenza dal servizio così strutturata:
- destinatari: lavoratori con figli disabili a prescindere dall’età
- durata: dal 17 marzo al 30 aprile 2020
- condizioni: motivata impossibilità di accudire il figlio disabile previa comunicazione dell’assenza al datore di lavoro
- trattamento: divieto di licenziamento per il datore di lavoro