In conformità con la sentenza n. 5002/2024 della Cassazione, durante l'assenza per malattia, un dipendente non è autorizzato a svolgere alcuna attività lavorativa. Tuttavia, è consentito intraprendere un'altra attività lavorativa o extralavorativa, a condizione che ciò non costituisca una simulazione fraudolenta della malattia e non influisca negativamente sulla guarigione o sul rientro al lavoro del dipendente. Il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che l'attività svolta durante l'assenza per malattia ritarda o compromette la guarigione. D'altra parte, il lavoratore deve dimostrare che l'attività non interferisce con la sua salute e il suo recupero.
Nella caso di specie, la Suprema Corte ha confermato il licenziamento di un dipendente che è stato sorpreso a dare lezioni di kick boxing durante l'assenza per malattia, nonostante i certificati medici attestassero un peggioramento delle sue condizioni fisiche. L'utilizzo della relazione redatta da una agenzia investigativa è stato giustificato come prova, nonostante il lavoratore l'abbia negata formalmente. I giudici di legittimità hanno utilizzato la relazione dell'agenzia come prova indiziaria, valutandola assieme ad altre prove acquisite ritualmente. Anche le fotografie sono state ammesse come prova, ancorché disconosciuta dal lavoratore. In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede sul lavoro può portare al licenziamento se un'attività durante la malattia ostacola il recupero del dipendente.
Foto: Eric Langley