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L’indennità sostitutiva della reintegra nel licenziamento illegittimo

Cassazione 13 ottobre 2020, n. 22063: la scelta di riprendere il lavoro a seguito di un ordine giudiziale di reintegrazione è irreversibile
19/10/2020
In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall’art. 18 comma 5 l. n. 300/1970 di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva, in quanto esercizio di diritto potestativo che nasce dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall’art. 336 c.p.c.: queste in sintesi le conclusioni della Corte di Cassazione con la sentenza 22063 del 13 ottobre 2020.
 
La Suprema Corte giunge si è pronunciata su un caso tanto interessante quanto complesso, come si evince da questo passaggio della sentenza: “Nella specie, pertanto, veniva confermata l'impugnata sentenza di merito, che aveva accolto la domanda di parte datoriale, volta ad accertare l'insussistenza del diritto all'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, a seguito di licenziamento invalidato in precedente separato giudizio, nel corso del quale il lavoratore interessato, in forza della sentenza di primo grado a lui favorevole, aveva ripreso servizio, così rinunciando ad avvalersi dell'opzione di cui all'art. 18, comma 5, secondo il testo allora vigente, sentenza poi riformata in appello, la cui decisione però venne cassata, sicché il giudice di rinvio confermò, definitivamente, la pronuncia di prime cure. All'esito del giudizio di rinvio, tuttavia, il lavoratore ebbe a comunicare la volontà di avvalersi dell'indennità sostitutiva, cui però si oppose parte datoriale, la quale inoltre instaurò il nuovo giudizio, di accertamento negativo, conclusosi quindi in senso favorevole per detta attrice, in quanto la relativa sentenza d'appello, venne poi confermata dal questa Corte con la succitata pronuncia n. 4874/15, di rigetto del ricorso proposto dal convenuto lavoratore)”
In sintesi, questi sono stati i passaggi processuali rilevanti:
Giudizio sul licenziamento:
  • nel giudizio di primo grado il giudice ha disposto la reintegra ed il lavoratore ha ripreso servizio optando, solo successivamente al rientro in azienda, per l’indennità sostitutiva;
  • la sentenza di reintegra è stata riformata in appello;
  • la sentenza di appello è stata, a sua volta, cassata dalla Suprema Corte;
  • il giudice di rinvio ha confermato la sentenza di primo grado in punto di reintegra.
Successivo giudizio per liquidazione indennità sostitutiva della reintegra
  • il lavoratore, invocando l’opzione esercitata successivamente alla ripresa in servizio, ha agito per la liquidazione dell’indennità sostitutiva;
  • i giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo che la scelta di riprendere in servizio è irreversibile;
  • la Suprema Corte, nella sentenza de qua, ha confermato la sentenza di merito negando l’indennità sostitutiva.

 
 




 
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