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Legittimità del licenziamento collettivo per riduzione del personale e onere della prova

Corte di Cassazione, sentenza n. 8216/22: a fronte della diversità di inquadramento fra i lavoratori considerati in esubero e quelli mantenuti in organico, era onere dei lavoratori dedurre e provare la non significatività della predetta diversità in ragione di una concreta fungibilità di svolgimento mansioni
02/04/2022
In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.
 
Queste le conclusioni della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 8216 del 14 marzo 2022. Il caso di specie concerne il ricorso di due lavoratori nei confronti del datore per l’ottenimento della declaratoria di illegittimità dei licenziamenti agli stessi intimati per “sovradimensionamento strutturale”, in esito ad una procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della I. n. 223 del 2001.
 
A fronte della sentenza di appello, che respingeva la domanda dei ricorrenti, il caso approdava in Cassazione. In tale sede i due lavoratori denunciavano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in ordine all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dolendosi che la Corte distrettuale aveva ritenuto:
  • da un lato, gravante su di essi l’onere di dimostrare che tutti i prestatori di lavoro inseriti nelle graduatorie, a dispetto del diverso inquadramento, avevano svolto mansioni amministrative fungibili, senza tenere conto del fatto che l’onere della prova sulla legittimità del licenziamento spetta al datore di lavoro;
  • dall’altro, che la prova della fungibilità era stata comunque fornita mediante l’indicazione della classificazione del personale contenuta nel ccnl di riferimento. 
I giudici di legittimità confermavano la sentenza di appello e rigettavano il ricorso, rilevando che "In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni”.
 
Secondo i giudici della Suprema corte, da un lato, a fronte della diversità di inquadramento fra i lavoratori considerati in esubero e quelli mantenuti in organico, era onere dei lavoratori dedurre e provare la non significatività della predetta diversità in ragione di una concreta fungibilità di svolgimento mansioni, dall’altro, l’eventuale omesso esame, ad opera del giudicante, di fatti attestanti la predetta fungibilità andava dedotto ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella ricorrenza dei presupposti ivi previsti.

 
 




 
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