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Sicurezza: il numero dei rappresentanti dei lavoratori è fissato dalla contrattazione collettiva

Il ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello 4/2023 del 26 giugno, ha chiarito che, in ogni azienda o unità produttiva, è prevista l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
28/06/2023
 Con la risposta all’interpello 4/2023, il Ministero del Lavoro chiarisce che in ogni azienda o unità produttiva è prevista l’elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 
Numero, modalità di designazione o elezione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per l’esercizio delle funzioni sono fissati dalla contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo di rappresentanti, che è da riferirsi a ciascuna azienda o unità a seconda del numero di lavoratori impiegati. 
 
Nello specifico, il Ministero del Lavoro ricorda che:
 
▪ è previsto un Rls per aziende o unità sino a 200 lavoratori;
▪ sono previsti tre Rls per aziende o unità da 201 a 1.000 lavoratori;
▪ sono previsti sei Rls per aziende o unità oltre i 1.000 lavoratori.

 
 




 
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