Con la risposta all’interpello 4/2023, il Ministero del Lavoro chiarisce che in ogni azienda o unità produttiva è prevista l’elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Numero, modalità di designazione o elezione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per l’esercizio delle funzioni sono fissati dalla contrattazione collettiva, fatto salvo un numero minimo di rappresentanti, che è da riferirsi a ciascuna azienda o unità a seconda del numero di lavoratori impiegati.
Nello specifico, il Ministero del Lavoro ricorda che:
▪ è previsto un Rls per aziende o unità sino a 200 lavoratori;
▪ sono previsti tre Rls per aziende o unità da 201 a 1.000 lavoratori;
▪ sono previsti sei Rls per aziende o unità oltre i 1.000 lavoratori.