Nel caso de quo una società partecipata aveva contestato ad un dipendente l'omesso controllo su numerose fatture rivelatesi inesistenti in quanto relative a lavori non eseguiti richiamando nell'atto di contestazione gli atti di un procedimento per sequestro conservativo disposto dalla Corte dei Conti nell'ambito di un procedimento per responsabilità erariale promosso nei confronti del medesimo lavoratore.
Tale modalità di contestazione - per relationem ad altri atti - era stata ritenuta illegittima dai giudici di merito che avevano annullato il licenziamento per genericità della contestazione. Il ricorso promosso dalla società è stato accolto dalla Suprema Corte che, ancorata la ratio del principio di specificità al diritto di difesa del lavoratore, ha escluso la genericità ritenendo che non potesse esserci lesione del diritto di difesa nel rinvio ad atti - sia pure concernenti diverso procedimento - pacificamente a conoscenza del lavoratore.