La Corte di Cassazione ha interpretato la deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice entro il primo anno del bambino come valido ed efficace solo in caso di chiusura dell’intera attività aziendale e non di un solo reparto.
Il caso di specie riguarda una lavoratrice madre licenziata per la chiusura del reparto ove la medesima era addetta.
L’impugnazione promossa dalla lavoratrice è stata accolta in sede di merito e di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che il divieto di licenziamento sancito dall’art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 prevede limitate eccezioni – tra cui la cessazione dell’attività aziendale – che non possono essere interpretate in maniera estensiva né, tanto meno, analogica per cui detta eccezione non può ritenersi applicabile alla diversa fattispecie della cessazione di un ramo d’azienda né, a fortiori, alla cessazione di un singolo reparto (sia pure dotato di autonomia funzionale).