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La rilevanza disciplinare dei comportamenti lavorativi

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8027 del 21 marzo, ha deliberato sul caso di un operaio licenziato in seguito a gravi comportamenti extra-lavorativi oggetto di una sentenza penale
01/04/2019
Il caso relativo alla sentenza 8027 del 21 marzo 2019 ha avuto una certa eco sulla stampa, che ha parlato di licenziamento comminato dall'azienda al dipendente in seguito al tentato suicidio di quest'ultimo. In realtà, il lavoratore, operaio specializzato addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, è stato licenziato per fatti oggetto di una sentenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Cassino.
 
In particolare, il processo penale conclusosi con sentenza di condanna a carico del lavoratore riguardava i seguenti fatti “apertura delle bombole del gas nella sua abitazione, chiamata delle forze dell'ordine, minaccia di far esplodere la palazzina, aggressione degli agenti di polizia intervenuti”.
 
Tali fatti, accertati in sede penale, sono stati ritenuti dal datore di lavoro di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario anche in relazione alle mansioni (addetto alla sicurezza delle infrastrutture) svolte dal dipendente.
 
I giudici di merito – Tribunale e Corte di appello di Roma – hanno ritenuto legittimo il recesso.
 
Il ricorso promosso dal lavoratore è stato respinto dalla Suprema Corte alla stregua delle seguenti argomentazioni:
  • I giudici di merito hanno accertato il comportamento tenuto dal lavoratore alla luce degli esiti del giudizio penale (in particolare, testimonianze rese in tale sede e motivazione della sentenza di condanna) senza incorrere in alcuna lacuna o contraddizione motivazionale.
  • Ai fini della giusta causa rileva ogni condotta del lavoratore – anche extralavorativa – che per la sua gravità possa ledere il rapporto fiduciario ponendo in dubbio, per le concrete modalità in cui si è realizzata e per il contesto di riferimento, la futura correttezza dell’adempimento.
  • Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto che il comportamento tenuto dal lavoratore, in rapporto alle sue mansioni, sia di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario.
  • Tale valutazione non è inficiata dal rilievo per cui il lavoratore opera in squadra, dato che potrebbe anzi mettere a rischio i colleghi di lavoro e comunque l’organizzazione mediante squadre non è finalizzata al “contenimento” di eventuali intemperanze dei suoi componenti, né dal rilievo per cui al momento dei fatti il lavoratore era in stato di ebbrezza alcolica, stato che notoriamente non costituisce una attenuante ma, anzi, manifesta una fragilità che, sempre in considerazione delle mansioni del lavoratore, contribuisce ad una prognosi negativa circa il futuro corretto adempimento.

 
 




 
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