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Assenteismo, il patteggiamento in sede penale legittima il licenziamento

Falsa attestazione della presenza in servizio: il patteggiamento in sede penale legittima il licenziamento: così la Corte di Cassazione con la sentenza 20560/2021
28/07/2021
Il patteggiamento ha efficacia di giudicato e influisce sull’esito del processo del lavoro nei confronti del dipendente assenteista e conferma pertanto la legittimità del licenziamento disciplinare. Così ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 20560 del 19 luglio 2021.
 
Il caso di specie riguarda il licenziamento disciplinare irrogato ad un pubblico dipendente che, unitamente ad altri colleghi, attestava falsamente la propria presenza in ufficio grazie all’abusivo (e reciproco) utilizzo del badge. Riformando la sentenza del Tribunale di Lodi, la Corte d'Appello di Milano aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato dal Ministero della Giustizia nei confronti del ricorrente, già cancelliere con mansioni di capo ufficio presso il Giudice di Pace di Lodi.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello, in particolare ricordando che la Corte d'Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal dipendente licenziato, aveva facoltà di trarre dalla sentenza penale di patteggiamento elementi di valutazione sulla sussistenza del fatto e sulla sua gravità.

 
 




 
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