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Immutabile la specifica indicazione delle assenze nel licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Cassazione, sentenza 8628/22: il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza ma se lo fa, questa indicazione diventa immutabile in giudizio, a garanzia del contraddittorio
27/03/2022
La sentenza dei giudici di legittimità conferma che, in caso di licenziamento per superamento dei termini di comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l’onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato.
 
Tuttavia, ciò vale per il comporto cd. ‘secco’ (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore; invece, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore.
  
La sentenza stabilisce infatti che il licenziamento è illegittimo nel caso in cui termine di comporto risulti superato a causa dell'errato computo, da parte del datore di lavoro, di giorni di assenza che non siano riferibili a malattia ma ad altre fattispecie come le assenze non giustificate.
 
Il caso di specie concerne un’Amministrazione pubblica che aveva licenziato una lavoratrice per superamento del periodo di comporto per sommatoria, specificando nell’atto i singoli giorni di assenza, che in realtà non erano sufficienti al superamento. In giudizio, l’Ente aveva poi preteso che si prendessero in considerazione ulteriori giornate. I giudici hanno accertato che questi giorni ulteriori erano stati contestati come assenza ingiustificata e quindi non erano computabili e comunque hanno affermato che nel licenziamento per superamento del periodo di comporto il datore di lavoro non è tenuto a una indicazione specifica dei giorni di assenza (essendo sufficiente un’indicazione complessiva), ma se lo fa, questa diventa immutabile in giudizio, a garanzia del contraddittorio.
 
 
 

 
 




 
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