Il fatto affrontato dai giudici di legittimità riguarda il ricorso di una lavoratrice contro il licenziamento disciplinare irrogatole per essersi rifiutata di effettuare la visita medica, a seguito di mutamento delle mansioni, in una prima occasione adducendo l'inidoneità del luogo di svolgimento del controllo e successivamente omettendo di presentarsi nel luogo e all'orario previsti.
La Corte d’Appello rigettava il suddetto ricorso, sul presupposto che la richiesta di sottoposizione a visita medica era conforme alla legge ed il rifiuto era da reputarsi, invece, illegittimo e non giustificato.
La Corte di Cassazione, con sentenza 22094/22, confermava la decisione dei giudici di merito. Secondo i giudici la visita medica di idoneità in caso di mutamento delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta, da parte del datore di lavoro, di sottoposizione a controllo prima dell’assegnazione alle nuove attività rappresenta un adempimento dovuto. Per la sentenza, in questi casi, i dipendenti non possono rifiutare di sottoporsi alla visita medica con l’obiettivo di contrastare un possibile ed eventuale demansionamento.
Nel caso di specie, pertanto, la condotta del datore è conforme alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’assolvimento delle mansioni loro assegnate e, dal lato della lavoratrice, questa avrebbe potuto impugnare un eventuale esito della visita, se non condiviso, e l’illegittimo demansionamento, davanti agli organi competenti.