Il lavoratore, addetto ad un appalto concernente servizi di vendita, call center ed informazione preso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di una azienda di trasporti, ha contestato la legittimità dell’appalto rivendicando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società committente.
I giudici di merito hanno respinto la domanda di intermediazione rilevando che la società appaltatrice aveva diretto ed organizzato il personale e si era fatta carica del rischio di impresa in relazione alla corretta esecuzione dei servizi.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito rilevando che “in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali cd. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. "leggeri" in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti [...] in tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito della "organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto”.
In particolare, alla stregua di tale principio i giudici di legittimità hanno ritenuto la sentenza di appello conforme a diritto proprio per la natura "labour intensive" dell’appalto e la conseguente irrilevanza della fornitura degli strumenti produttivi da parte della committente precisando come negli appalti ad alta intensità di manodopera lo stesso rischio di impresa sia correlato alla efficiente organizzazione della forza lavoro.